Art. 4.
(Agevolazioni fiscali a sostegno dell'attività delle bande musicali).

      1. Le associazioni bande musicali e le federazioni delle medesime associazioni sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con il direttore, gli insegnanti e i collaboratori di sezione e delle scuole delle bande, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.
      2. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 euro, a favore delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni».

 

Pag. 6

      3. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «o-ter) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino ad un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni».

      4. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a carico dei medesimi soggetti.
      5. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali e delle federazioni delle medesime associazioni, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
      6. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato ad associazioni bande musicali o a federazioni delle medesime associazioni sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.
      7. Sui contributi corrisposti alle associazioni bande musicali o alle federazioni delle medesime associazioni dagli enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
      8. I proventi derivanti da attività commerciali effettuate dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta sul reddito

 

Pag. 7

delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
      9. Per l'acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura funzionale per l'attività e per il funzionamento delle bande musicali, delle associazioni bande musicali e delle federazioni delle medesime associazioni si applica l'IVA con aliquota del 4 per cento.